Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese (A.S.C.O.R. – ODV) con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro in tutta la Provincia di Rimini.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1:

b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

–  concorrere al potenziamento delle strutture cardiologiche ospedaliere della Provincia di   Rimini,    con la locale Azienda Sanitaria;

–  intraprendere e promuovere azioni di solidarietà nei confronti dei cardiopatici mediante iniziative di sostegno presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti  preposti a farsi carico dell’educazione, delle condizioni di lavoro e dell’assistenza economica e sanitaria dei medesimi;

–   promuovere  la riabilitazione dei cardiopatici, nonché la loro tutela nei rapporti di lavoro,  al fine di assicurare condizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute degli stessi, così come previsto della Carta dei Diritti dei cardiopatici;

– collaborare  con enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, sodalizi nazionali ed internazionali e partecipare a forme federative sia per lo studio di ogni problema inerente alle finalità dell’Associazione, che per attività di ricerca, divulgazione ed informazione;

– promuovere, organizzare o comunque sostenere convegni di studio, corsi di formazione e specializzazione;

–  destinare risorse proprie, promuovere altrui donazioni, fornire supporto medico e organizzativo, al fine sia di assicurare un progressivo e razionale ampliamento della rete di defibrillatori presente in provincia di Rimini, con particolare riguardo ai luoghi di maggiore aggregazione sociale, sia di promuoverne un’efficace gestione;

–  favorire la costante crescita dell’attività di formazione al primo soccorso;

–  avere parte attiva in iniziative, promosse in proprio o in compartecipazione, tendenti a valorizzare ed incentivare presso la cittadinanza, con particolare riguardo alle nuove generazioni, quegli stili di vita in grado di favorire la prevenzione delle cardiopatie;

–  compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l’apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L’ammissione del socio minorenne dovrà essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

I soggetti diversi dalle persone fisiche che intendano aderite all’ASCOR, dovranno presentarne richiesta tramite il loro legale rappresentante.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a nuovo socio è subordinata alla dichiarazione scritta con cui l’interessato esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Tale dichiarazione può essere raccolta dal Presidente, dal Vicepresidente e da quanti altri membri dell’Organo di Amministrazione  siano stati dallo stesso espressamente delegati.

Qualora non ne rilevi condizioni ostative, l’Organo di Amministrazione provvede all’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L’eventuale reiezione dell’ammissione a nuovo socio deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi quaranta giorni dalla data del sollecito;
  • per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
  • per esclusione motivata da:
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

È considerato receduto il socio che ne dia comunicazione scritta all’Associazione, della quale l’Organo di Amministrazione prenderà atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo della facoltà di intervento in Assemblea; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione, oltre che delle scritture contabili di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs.n.117/2017 dei libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze, delibere dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo se previsto, del registro dei volontari e degli eventuali altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Presidente dell’Associazione a mezzo lettera (raccomandata AR o Pec), con preavviso minimo di 15 giorni. In uno dei successivi 10 giorni (da concordare) l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari d’ufficio dell’Associazione medesima. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui in tal sede hanno conoscenza e sono responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali
  • esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • l’Organo di Revisione legale dei conti;
  • l’Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Controllo, se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati che alla data di convocazione risultino iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18^ anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per gli atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.  Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto ad essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione;

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo medesimo o un decimo degli associati

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E’ ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • approva eventuali regolamenti;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede;
  • Nomina il Comitato Tecnico-Scientifico, un organismo con funzioni di consulenza e di proposta composto da medici e operatori socio-sanitari soci e non, i quali non facciano parte dell’ Organo di Amministrazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione, correntemente denominato Consiglio Direttivo, è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall’Assemblea dei soci, che ne fissa il numero di volta in volta. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

L’Organo di Amministrazione deve prevedere la presenza di entrambi i sessi.

Nel caso in cui un componente l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico per dimissioni o altre cause, la designazione del sostituto è prevista con una delle seguenti modalità:

–  qualora   al momento dell’elezione dell’Organo medesimo il numero dei candidati fosse superiore e quello degli eligendi, mediante il subentro del primo dei non eletti, previa sua accettazione scritta, cartacea o informatica, entro trenta giorni dalla comunicazione pervenutagli in analoga forma dal Presidente;

–  in assenza o per il venir meno dell’eventualità di cui sopra, con deliberato dell’Assemblea degli associati da convocarsi entro trenta giorni dal verificarsi della decadenza.

In entrambi i casi, chi subentri rimane in carica fino alla scadenza ordinaria dell’Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L’Organo di Amministrazione:

  • nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente il Tesoriere, il Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • predispone il bilancio;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta in forma cartacea o informatica da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

È facoltà del Presidente invitare alle sedute dell’Organo di Amministrazione soci o altri soggetti portatori di particolari competenze.

Sono invitati permanenti alle sedute dell’Organo di Amministrazione:

–  i  componenti il Comitato Tecnico-Scientifico;

–  i revisori dei conti, se previsti.

Di regola l’Organo di Amministrazione è convocato ogni trimestre; viene altresì convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione dell’Organo di Amministrazione può essere tenuta anche con l’ausilio di strumenti informatici. L’intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l’identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espressi in forma palese.

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione e le presiede; coordina l’attività e le iniziative dell’Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso iscrive  la ratifica del suo operato all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Organo di Amministrazione.

Art. 10 – Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della cassa, dei conti correnti, dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione oggetto delle operazioni finanziarie.

Propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Predispone l’elenco dei soci cui inviare preavviso di decadenza ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario compila e controfirma con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali; conserva gli atti dell’Associazione e aggiorna lo schedario dei soci; coordina la fase operativa conseguente ai deliberati degli organi sociali.

In caso di sua assenza o impedimento,  provvede al verbale della riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci un componente l’Organo di Amministrazione designato dal Presidente.

Art. 13 – L’Organo di Revisione legale dei conti

L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato se ed in quanto l’Ascor ricada nei casi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di Revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 – Organo di Controllo

È nominato se ed in quanto l’Ascor ricada nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’organo di controllo può essere monocratico oppure costituito da un collegio di tre membri.

I componenti l’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 18 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Rimini, 29 dicembre 2022